La Regola


Quanto stabilito non tratta metodi “bio” o “non bio”, ma indica semplicemente le azioni che permettono a una produzione di esprimersi pienamente e raggiungere l’obbiettivo di ottenere un vino in assenza di accellerazioni e stabilizzazioni, recuperando il miglior equilibrio tra l’azione dell’uomo ed i cicli della natura. Questa, in sintesi, la finalità per cui il Gruppo Viniveri intende lavorare.

 

Quindi il Gruppo Viniveri intende:

• aggregare chi dichiara il proprio processo di lavorazione nel rispetto della presente REGOLA;
• stimolare la discussione tra produttori, scambiandosi esperienze e risultati raggiunti;
• ricercare il miglior equilibrio tra l’azione dell’uomo ed i cicli della natura;
• comunicare all’esterno la presente regola e le aziende che aderiscono alla stessa.


1) I PRINCIPI GENERALI

Il vignaiolo che intende far parte del Gruppo Viniveri deve applicare le regole, appresso descritte, sull’intero ciclo di produzione e su tutta l’attività aziendale.


2) IL LAVORO IN VIGNA

a) – esclusione di diserbanti e/o disseccanti;
b) – esclusione di concimi chimici;
c) – esclusione di viti modificate geneticamente;
d) – introduzione, nei nuovi vigneti, di piante ottenute da selezione massale;
e) – coltivazione di vitigni autoctoni;
f) – utilizzazione, per i trattamenti in Vigna contro le malattie, di prodotti ammessi dalle norme in vigore in agricoltura biologica. In ogni caso sono esclusi tutti quelli di sintesi, penetranti o sistemici;
g) – vendemmia manuale.


3) IL LAVORO IN CANTINA

a) – utilizzazione esclusiva di lieviti indigeni presenti sull’uva ed in cantina;
b) – esclusione dell’apporto di qualsiasi prodotto di nutrimento, sostentamento, condizionamento quali possono essere le vitamine, gli enzimi e i batteri;
c) – esclusione di ogni sistema di concentrazione ed essiccazione forzata;
d) – utilizzo dell’appassimento naturale dell’uva all’aria, senza alcun procedimento forzato;
e) – esclusione di ogni manipolazione tesa ad accelerare e/o rallentare la fermentazione naturale del mosto e del vino;
f) – fermentazione senza controllo della temperatura;
g) – esclusione di ogni azione chiarificante e della filtrazione che altera l’equilibrio biologico e naturale dei vini;
h) – la solforosa totale non potrà mai essere superiore ad 80 mg/l per i vini secchi e 100 mg/l per i vini dolci.