Lo Statuto


ART. 1 – COSTITUZIONE

E’ costituito un Consorzio denominato “VINIVERI”.

Il Consorzio intende operare con attività esterna, senza scopo di lucro, ed è regolato dagli articoli 2602 e seguenti del C.C. e dalle norme contenute dal presente Statuto.

La durata del Consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2030 e si intenderà prorogata tacitamente di anno in anno e fino a formale deliberazione dell’as-semblea, salvo diverso volere della stessa che potrà pure decretarne lo scioglimento anticipato (art. 2611 C.C.); l’estinzione del Consorzio non potrà tuttavia avvenire prima dell’estinzione di tutte le obbligazioni assunte a favore dei consorziati e eventualmente dei terzi.

 

ART. 2 – SEDE

Il Consorzio ha sede legale in Perugia. Potranno es-sere istituite, da parte del Consiglio Direttivo e senza formalità alcuna, in qualunque momento ed in qualunque luogo, sedi secondarie, filiali succursali, agenzie, rappresentanze, recapiti e simili anche altrove; la sede legale del Consorzio, quale luogo ove vengano svolte e concretamente gestite le atti-vità consortili, verrà a coincidere con la sede in-dicata dal Consiglio Direttivo, comunque in Italia, per cui è data facoltà al Consiglio Direttivo di de-liberare ed eseguire i corrispondenti trasferimenti di sede, procedendo quindi alle iscrizioni di legge presso il Registro delle Imprese di competenza.

La direzione del Consorzio può essere fissata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

 

ART. 3 – FINALITA’

Il Consorzio opera a livello Nazionale ed Interna-zionale, in accordo con enti pubblici e privati, associazioni ed altri soggetti che siano interessati a sviluppare e promuovere iniziative che rientrano tra le finalità del Consorzio stesso.

Il Consorzio VINIVERI intende ispirarsi a “LA REGOLA” creata dall’Associazione “Gruppo Vini Veri” e allegata al presente Statuto di cui è parte inte-grante e sostanziale; è data al Consiglio Direttivo la facoltà di integrare il contenuto della Regola, pur rispettandone i principi fondamentali, adeguan-dolo a sopravvenute acquisizioni di carattere tecni-co-enologico ed anche allo scopo di favorire maggio-ri adesioni al Consorzio; persegue inoltre le se-guenti finalità:

– organizzazione di fiere, rassegne ed incontri;

– tutela del marchio e segno distintivo VINIVERI;

– promuovere l’agricoltura biologica, biodinamica e naturale;

– ricerca e sviluppo di tecniche alternative nel settore del riciclaggio e riuso dei materiali di scarto della lavorazione in ambito vitivinicolo;

– risparmio energetico ed energie rinnovabili;

– turismo responsabile;

– gruppi di acquisto;

– attività di informazione, formazione, promozione, divulgazione sui temi sopra riportati.

Il Consorzio intende quindi accogliere, sviluppare, promuovere, assistere, favorire, coordinare le attività e/o le manifestazioni delle imprese e delle organizzazioni che lavorano e producono utilizzando criteri di sostenibilità ambientale, mantenimento delle identità ed unicità dei prodotti quale espres-sione e testimonianza non ripetibile altrove dei singoli ambiti territoriali.

Il Consorzio si propone, inoltre, come struttura di servizi:

a) – per tutti i consorziati, promuovendo le loro attività in ambito nazionale così come all’estero, secondo principi di mutualità;

b) – per altre imprese, associazioni, enti, categorie, centri, o persone fisiche che perseguiranno finalità analoghe, complementari o che coincidano, an-che parzialmente, con gli scopi del Consorzio.

Per il raggiungimento dei suoi scopi il Consorzio potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

– attività culturali: convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzioni di biblioteche, proiezioni di film e documentari culturali o comunque di interesse per i consorziati, concerti, incontri musicali, corsi di aggiornamento e di qualificazione, promozione e for-mazione di un proprio centro studi, banca dati ed archivio, eventualmente connessi a video conferenze;

– attività commerciali: gestione collettiva della vendita dei prodotti e dei servizi dei consorziati a terzi, nonché organizzazione di fiere e mercati;

– attività di formazione: promuovere convegni di studio e dibattiti, sia in Italia che all’estero, sul tema della coltivazione della vite e del vino con metodi naturali. Organizzare tenere giornate di confronto e scambio di informazioni ed esperienze tra vignaioli;

– attività di ricerca: promozione di ricerche e stu-di applicati agli effetti del vino sulla salute uma-na;

– attività editoriali: divulgazione di atti di con-vegni, di seminari, di studi e ricerche compiute, pubblicazione di una rivista-bollettino a scopo in-formativo; vendita e diffusione di libri, riviste, pubblicazioni varie e quant’altro utile e connesso ai propri fini statutari.

Il Consorzio potrà svolgere qualsiasi attività ne-cessaria o comunque connessa al conseguimento del-l’oggetto sociale; tra l’altro potrà, per attuare i suoi compiti istituzionali, possedere, gestire, prendere e dare in locazione attrezzature mobili e immobili e quant’altro ritenuto necessario per il raggiungimento dei suoi fini. Potrà altresì stipulare contratti ed accordi con altre associazioni, con terzi e/o con propri consorziati.

Il Consorzio potrà promuovere ogni altra forma di manifestazione ed avvenimento culturale, artistico, professionale, ricreativo, sportivo o sociale propo-sto dagli associati, nell’interesse comune e volto al miglior utilizzo delle risorse del Consorzio, delle risorse di terzi gestite dal Consorzio e di quelle dei propri aderenti.

Potrà associarsi ad altre Associazioni ed Enti che svolgano e promuovano attività analoghe o comunque connesse alla propria.

Il Consorzio potrà compiere operazioni commerciali, finanziarie e imprenditoriali, costituire associa-zioni e società, nonché assumere partecipazioni in società che abbiano scopi analoghi.

La responsabilità dei singoli consorziati per ogni operazione descritta nel presente statuto è sempre limitata alle quote conferite, anche ove si tratti di partecipazione o adesione a nuovi soggetti giuri-dici. E’ fatto divieto agli organi preposti di assu-mere obbligazioni verso terzi a nome dei singoli consorziati, ferma restando la facoltà di assumere iniziative nell’interesse dei consorziati stessi, nella loro totalità, o di parte di essi.

 

ART. 4 – SOCI

Possono essere soci del Consorzio, imprese agricole, Enti privati che abbiano le seguenti caratteristiche:

– operare nel settore della produzione vinicola, della sua commercializzazione ed attività connesse, strumentali, complementari;

– forma democratica, che possa essere evinta dallo statuto o atto costitutivo;

– condivisione de “La Regola del Gruppo Vini Veri”;

– essere presentati da almeno tre consorziati.

I consorziati devono agire in conformità a quanto disposto dal presente Statuto e sono tenuti al paga-mento delle quote associative, dei contributi e di quant’altro previsto dagli organi collegiali.

La qualifica di consorziato si intende acquisita a tempo indeterminato e comunque fino a quando non in-tervengano cause di recesso, esclusione, sospensio-ne, decadenza.

E’ espressamente esclusa l’esistenza di consorziati temporanei.

Tutti i consorziati hanno uguali diritti verso il Consorzio e possono essere eletti a tutte le cariche sociali.

Tutti i consorziati hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina e la regolamentazio-ne degli organi direttivi del Consorzio.

I consorziati possono servirsi dei locali, delle at-trezzature e dei servizi messi a loro disposizione dal Consorzio. I consorziati possono essere rappre-sentati pro-tempore dal proprio rappresentante lega-le o da persona da esso designata, purché idonea al-le funzioni preposte.

 

ART. 5 – AMMISSIONE AL CONSORZIO

Le domande scritte per l’ammissione al Consorzio, dovranno essere inoltrate dagli interessati direttamente al Presidente del Consiglio Direttivo e do-vranno includere le generalità e il domicilio o se-de, nonché l’attività svolta.

La domanda dovrà contenere espressa condivisione delle formalità che il Consorzio si propone, dichiarazione della piena conoscenza delle norme di cui al presente statuto nonché quelle degli eventuali rego-lamenti, l’accettazione delle deliberazioni già adottate dagli organi sociali.

Sulle domande di adesione decide il Consiglio Diret-tivo entro tre mesi dal ricevimento delle domande stesse.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere do-cumentazione aggiuntiva e, previo esame dell’idonei-tà dell’istanza e dei documenti a corredo, decide al riguardo. La decisione di ammissione al Consorzio dovrà essere comunicata all’interessato per iscrit-to. Tale comunicazione dovrà indicare l’importo mi-nimo della quota di ammissione, il termine del ver-samento e la decorrenza dell’iscrizione, che in ogni caso non potrà essere antecedente alla data di rati-ficazione da parte dell’assemblea. Parimenti dovrà essere comunicata la decisione di non accoglimento per la quale ricorre altresì l’obbligo di motivazio-ne.

L’ammissione o il non accoglimento del nuovo socio dovranno essere presentate all’assemblea alla prima successiva riunione. L’assemblea ha il potere di ra-tificare la decisione del Consiglio, senza la quale ratifica la decisione si considera priva di effetti.

In caso di non accoglimento il richiedente potrà ri-presentare la domanda non prima di 3 mesi dalla de-libera.

L’ammissione comporta altresì per i richiedenti la sottoscrizione di un numero minimo di quote nella misura indicata all’art. 8 del presente statuto.

 

ART. 6 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI CONSORZIATO

La qualità di consorziato si perde per causa di re-cesso, esclusione, decadenza.

1. Recesso: può avvenire in qualsiasi momento con preavviso di almeno tre mesi, fatto salvo l’adempi-mento di tutti gli obblighi assunti nei confronti del consorzio stesso e dei singoli consorziati. La richiesta di recesso deve pervenire mediante racco-mandata con avviso di ricevimento al Presidente del Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo prende atto della conformità della dichiarazione di recesso alle norme regolatrici di cui al presente statuto e dispone le conseguenti annotazioni ai libri consor-tili.

2. Esclusione: sono cause di esclusione:

– comportamenti, atti, circostanze che comprometto-no, pregiudicano e danneggiano gli interessi o l’im-magine del Consorzio;

– l’inadempienza degli obblighi scaturenti dal pre-sente statuto e l’inosservanza delle norme del rego-lamento, il mancato pagamento delle quote, dei con-tributi, delle spese e di quant’altro ivi previsto;

– l’inosservanza delle deliberazioni degli organi sociali;

– il venir meno agli impegni assunti in qualità di socio.

3. Decadenza: sono cause di decadenza:

– l’aver perduto i requisiti per l’ammissione;

– la mancata partecipazione a tre assemblee consecu-tive;

– l’impossibilità a concorrere in alcun modo al rag-giungimento degli scopi sociali;

– la dichiarazione di fallimento; la liquidazione coatta amministrativa; le procedure di concordato e di amministrazione controllata; la cessazione delle attività.

Il socio escluso o decaduto non potrà partecipare in alcun modo all’attività sociale e dovrà in ogni caso regolarizzare la propria posizione con il Consorzio.

L’esclusione o la decadenza dovranno essere delibe-rate dal Consiglio Direttivo entro i trenta giorni successivi alla conoscenza dei fatti oggetto del provvedimento. L’esclusione o la decadenza del socio dovrà essere rimessa alla successiva prima assemblea la quale avrà il potere di ratificare la decisione del Consiglio, senza la quale ratifica la decisione si considera priva di effetti.

E’ fatto obbligo al Consiglio Direttivo, in caso di procedura di decadenza o esclusione, di procedere preliminarmente ad un incontro con il socio interes-sato dal provvedimento (a meno di sua espressa ri-nuncia o irreperibilità), nonché di permettere al socio stesso di far pervenire in tempo utile al Con-siglio tutti gli atti ed i documenti che possa rite-nere utili per la deliberazione concernente la sua esclusione o decadenza.

In nessun caso la perdita della qualifica di socio attribuisce diritti di liquidazione al socio stesso, che perde ogni diritto al fondo consortile. I confe-rimenti in denaro o in natura, nonché le somme pre-cedentemente versate a fondo perduto, saranno trat-tenute dal Consorzio, sia a titolo di copertura del-le spese di gestione, sia a titolo di penalità, con espressa esclusione della restituzione al socio di qualsiasi somma o bene.

Sarà ammessa la restituzione dei soli beni di pro-prietà del consorziato e concessi al consorzio in uso gratuito, in comodato, in visione, ovvero ad al-tro titolo non traslativo della proprietà nel ri-spetto delle singole volontà delle parti. Saranno altresì ammesse a restituzione le somme versate a titolo di finanziamento, con gli interessi eventual-mente pattuiti, se idoneamente documentate.

Il socio che a qualunque titolo perde tale qualifi-ca, rimane obbligato per gli impegni in corso e fino esaurimento delle corrispondenti obbligazioni, impe-gnandosi altresì a definire i rapporti giuridici in essere, in qualità di consorziato.

 

ART. 7 – OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

Ogni consorziato, per consapevole accettazione, assume l’obbligo di osservare lo Statuto e i Regolamenti Sociali e si impegna in particolare a:

– osservare le decisioni degli organi del Consorzio rispondendo di eventuali danni morali o materiali causati al Consorzio stesso;

– partecipare alle attività ed alle iniziative sociali, nonché all’adempimento degli impegni assunti dal Consorzio nell’interesse comune;

– versare le quote sottoscritte entro i termini sta-biliti dal Consiglio Direttivo;

– versare le quote annuali di adesione;

– contribuire alle necessità economiche del Consorzio;

– collaborare per la realizzazione degli scopi sociali;

– comunicare tempestivamente al Consorzio, nelle forme ritenute più idonee, tutte le variazioni che intervengono nelle proprie strutture, comprese le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti;

– fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste dagli organi del Consorzio.

Il Consorzio può utilizzare le notizie che provengo-no dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e può renderle pubbliche soltanto previo consenso degli interessati.

I consorziati hanno diritto di ottenere, dietro spe-cifica richiesta, tutte le notizie inerenti lo svol-gimento delle attività del Consorzio.

 

ART. 8 – QUOTE CONSORTILI

Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione che confluisce nel fondo consortile, nonché al pagamento di una quota annuale.

Il fondo consortile è costituito da quote da euro (Omissis) ciascuna. Ogni socio è tenuto al pagamento di almeno una quota.

Il versamento delle quote, da effettuarsi nelle casse consortili, dovrà avvenire entro i dieci giorni successivi alla formale richiesta da parte del pre-sidente del Consorzio o di qualsiasi altro membro del Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni decorrono dalla delibera di ammissione e comportano il pagamento intero delle quote e dei contributi di iscrizione indipendentemente dal pe-riodo dell’anno nel quale avviene l’iscrizione.

All’inizio di ogni anno, entro il mese di febbraio, l’assemblea determina l’importo delle quote annuali che dovranno essere versate dai consorziati. In caso di mancata deliberazione verranno tacitamente ricon-fermate le quote dell’anno precedente e fino a suc-cessiva deliberazione dell’assemblea.

Il versamento delle quote annuali dovrà avvenire en-tro il 31 marzo di ciascun anno, fatta salva la possibilità di rateizzazione eventualmente disposta con apposito regolamento.

Il mancato pagamento delle quote, ovvero il mancato pagamento dei contributi o delle spese o di quant’altro previsto dagli organi sociali, nonché la mancata regolarizzazione entro la data di convoca-zione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio o in ritardo ingiustificato rispetto al calendario di rateizzazione, provoca l’esclusione dalla quali-fica di socio.

Le quote e i contributi consortili non sono trasmis-sibili e non sono soggetti a rivalutazione.

 

ART. 9 – SPESE CONSORTILI

La copertura delle spese di funzionamento viene as-sicurata dalle rendite del proprio patrimonio, dai contributi a ciò finalizzati e liberamente stanziati dagli organi sociali, da eventuali contributi di altri soggetti, nonché da liberalità e dalle risorse derivanti da iniziative proprie del Consorzio.

Nel caso in cui il fondo di gestione risulti insufficiente alla copertura delle spese sostenute, ovvero alla copertura dei disavanzi di amministrazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 11) commi penultimo e ultimo.

 

ART. 10 – FONDO CONSORTILE

Il Consorzio provvede al conseguimento dei suoi fini in prima istanza con le quote di iscrizione, con i contributi in denaro e d’opera dei soci, con i con-tributi e liberalità di terzi, con le entrate e le iniziative intraprese dal Consorzio.

Il fondo consortile è costituito da:

– le quote dei soci versate al momento dell’ammis-sione;

– beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, nonché dai diritti sui medesimi conferiti al consor-zio;

– contributi a fondo perduto di consorziati o di terzi;

– contributi straordinari deliberati dall’assemblea;

– donazioni e lasciti;

– proventi da iniziative permanenti o occasionali;

– beni acquisiti con le disponibilità del consorzio;

– ogni contributo disposto in favore del consorzio da parte di soggetti pubblici o privati, anche se non specificatamente finalizzato alle attività ordi-narie di gestione del consorzio;

– eventuali proventi da servizi o penalità ai Soci;

– riserve ed avanzi di gestione non destinati diver-samente;

– ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale quali ad esempio, i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, in con-comitanza di manifestazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore, nonché i contributi corrisposti da

amministrazioni pubbliche.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le fina-lità statuarie del Consorzio. Il fondo è indivisibi-le e i consorziati che perdono tale qualifica non possono richiedere la divisione del fondo.

 

ART. 11 – FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITA’

L’attività del consorzio è finanziata mediante:

a) le quote annuali;

b) altri eventuali contributi obbligatori dei soci;

c) contributi concessi da altri soggetti pubblici e privati e da altri consorziati;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi, ven-dita di beni, da proventi derivanti da iniziative proprie del consorzio;

e) lasciti e donazioni e quant’altro utile allo sco-po sociale.

I contributi ed i lasciti di cui ai punti c) e e) dovranno comunque venire da soggetti il cui compor-tamento sul mercato e verso i rispettivi portatori di interesse sia improntato a principi aderenti alle finalità consortili, anche sotto il profilo etico.

Il programma delle attività, il relativo quadro eco-nomico-finanziario e il riparto delle somme dovrà essere coperta dai contributi dei consorziati e sot-toposto all’approvazione dell’assemblea, fermo re-stando il concorso delle ulteriori fonti di cui al superiore primo comma.

I contributi determinati per il sostentamento delle attività, per la copertura delle spese, del disavan-zo di amministrazione o della perdita d’esercizio, sono obbligatori per tutti i consorziati, anche se assenti, astenuti o dissenzienti; è tuttavia fatto salvo il disposto dell’art. 2615 C.C., comma secon-do.

 

ART. 12 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, inizia quindi il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno, fatto salvo il primo eserci-zio di attività che inizia al momento dell’atto co-stitutivo e termina il 31 dicembre 2010. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio direttivo provvederà alla redazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente che dovrà essere approvato dall’assemblea. Il documento resterà in sede a di-sposizione degli associati che potranno consultarlo su loro richiesta. L’assemblea potrà altresì stabi-lire altre forme di pubblicizzazione dei bilanci, sia consuntivi che preventivi, a favore dei soci ed eventualmente di terzi.

Gli eventuali avanzi di gestione vanno ad incremen-tare il fondo consortile e dovranno essere utilizza-ti per il conseguimento dei fini istituzionali del Consorzio e delle attività ad essi direttamente con-nessi.

In ogni caso non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita del Consorzio, utili o avanzi di gestione, riserve, fondi o capita-le, salvo che la distribuzione o la destinazione non sia disposta per legge.

 

ART. 13 – BILANCIO PREVENTIVO

Il bilancio preventivo deve individuare, in base al-le risorse finanziarie disponibili e preventivabili, l’attività che il Consorzio svolgerà l’anno succes-sivo.

La bozza del bilancio preventivo, deve essere appro-vata dal Consiglio direttivo entro il 31 gennaio di ogni anno per essere sottoposta all’approvazione dell’assemblea.

 

ART. 14 – ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali del Consorzio sono:

– Assemblea dei soci

– Consiglio direttivo

– Presidente

– Vice-presidente

– Collegio dei revisori.

L’eleggibilità di tutte le cariche sociali e di tut-ti gli Organi amministrativi è libera.

Gli Organi sociali potranno essere nominati ed elet-ti anche sulla base di specifiche norme contenute in regolamenti che saranno approvati dall’assemblea.

 

ART. 15 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI – COSTITUZIONE – CON-VOCAZIONE

L’Assemblea è l’organo sovrano del Consorzio; essa delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

All’Assemblea sia ordinaria che straordinaria parte-cipano con diritto di voto tutti i soci iscritti a libro soci, la cui ammissione sia stata ratificata dall’assemblea stessa.

Ciascun consorziato che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare da altro consor-ziato persona fisica o dal legale rappresentante o delegato di altro consorziato Ente o persona giuri-dica, a mezzo di delega scritta, purchè non Consi-gliere nè Revisore.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di tre soci. L’assemblea è presieduta dal Presi-dente e in sua assenza dal Vice Presidente, ovvero da un socio designato dall’assemblea stessa. L’as-semblea nomina altresì un segretario verbalizzatore.

L’assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta all’anno per la discussione e l’approva-zione del bilancio preventivo e del bilancio consun-tivo dell’esercizio precedente.

La convocazione viene effettuata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Pre-sidente, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza, con l’indicazione della data, del-l’ora, del luogo di svolgimento e dell’ordine del giorno dei lavori.

L’avviso scritto dovrà essere inoltrato a ciascun socio a mezzo corrispondenza ordinaria, ivi compreso l’eventuale bollettino sociale interno; potrà essere altresì inoltrato con qualsiasi mezzo idoneo ad in-formare sulle materie da trattare di cui sia possi-bile documentare la ricezione.

L’assemblea potrà altresì essere convocata quando ne facciano richiesta il Consiglio Direttivo, l’Organo di Revisione ovvero tanti consorziati che rappresen-tino almeno un quarto del totale.

Per la costituzione legale dell’assemblea ordinaria e per la validità delle sue deliberazioni è necessa-rio in prima convocazione l’intervento di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci aventi di-ritto di voto, ed in seconda convocazione, la quale dovrà avere luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. La data di questa sessione deve essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. L’assemblea or-dinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati presenti; ove non venga di-versamente disposto con apposito regolamento da ap-provarsi in sede assembleare e comunque a maggioran-za assoluta di tutti i consorziati, ciascun consor-ziato avrà diritto ad un voto in assemblea, qualun-que sia l’ammontare della quota sottoscritta al fon-do consortile. E’ richiesto il voto favorevole della maggioranza di due terzi di tutti i consorziati pre-senti, sia in prima che in seconda convocazione per la validità delle deliberazioni seguenti:

– nomina componenti Direttivo, Presidente e Vice Presidente;

– nomina l’Organo di Revisione;

– decisioni in merito allo scioglimento del Consor-zio, alla nomina del Liquidatore, al suo compenso e ai suoi poteri.

I verbali delle deliberazioni dell’assemblea redatti dal segretario devono essere sottoscritti dal Presi-dente dell’assemblea e dal Segretario.

Le delibere assembleari, il libro delle assemblee, i bilanci e i rendiconti restano archiviati in sede e sono a disposizione dei soci che potranno prenderne visione per la consultazione.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzien-ti o astenuti dal voto. L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

– nomina o revoca il Presidente, il Vice Presidente, i Componenti del Consiglio Direttivo, e determina i loro poteri ed eventuali compensi;

– nomina l’organo di revisione e il comitato scientifico;

– approva il bilancio preventivo e consuntivo e il rendiconto economico-finanziario;

– approva i regolamenti interni;

– ratifica sull’ammissione dei nuovi soci;

– determina l’importo delle quote consortili e dei contributi straordinari;

– stabilisce la misura del valore minimo e massimo delle quote da sottoscrivere per l’ammissione al Consorzio;

– ratifica sull’esclusione o decadenza degli asso-ciati;

– approva il Regolamento per la nomina degli Organi Sociali;

– delibera la linea di azione (indirizzi e program-mi) e su ogni argomento che non sia di competenza del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea Straordinaria si riunisce su iniziativa del Consiglio Direttivo, del suo Presidente oppure su richiesta scritta e motivata di un quarto dei so-ci.

Per la costituzione legale dell’assemblea straordi-naria e per la validità delle sue deliberazioni è necessario in prima convocazione l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, ed in seconda con-vocazione, che dovrà comunque aver luogo almeno ol-tre ventiquattro ore rispetto al giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. La data di questa sessione deve essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. L’assem-blea straordinaria sia in prima che in seconda con-vocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi dei singoli consorziati presenti; per le at-tribuzioni del voto vale la regola capitaria stabi-lita per l’assemblea ordinaria, in difetto di rego-lamento che disponga diversamente.

Non possono partecipare all’assemblea coloro che ri-sultino esclusi o sospesi dell’attività associativa, coloro che risultano colpiti da sanzioni sociali an-cora in esecuzione, coloro che non sono in regola con il pagamento di quanto dovuto.

In sede straordinaria l’assemblea:

– delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;

– revoca il mandato a uno o più componenti del con-siglio direttivo, compresi il presidente ed il vice-presidente, con delibera adeguatamente motivata e fatti salvi gli eventuali diritti dei consiglieri revocati;

– delibera sullo scioglimento del Consorzio, sulla nomina, sui poteri e sui compensi dei liquidatori.

 

ART. 16 — IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo del Consorzio è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove componenti, compreso il Presidente ed il Vicepresidente. I suoi componenti sono eletti dall’Assemblea dei soci, tra i rappresentanti dei soci stessi, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 4 del presente statuto.

I componenti del Consiglio direttivo restano in ca-rica tre esercizi, e sono rieleggibili al massimo per tre mandati consecutivi.

Se alla naturale scadenza l’assemblea non ha ancora provveduto al rinnovo del Direttivo, i consiglieri rimangono in carica fino alla nuova assemblea.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri, prima della scadenza del mandato, il Consiglio Di-rettivo può procedere alla relativa sostituzione per cooptazione, da ratificarsi da parte dell’assemblea che, in questo caso, deve essere convocata entro 6 mesi dall’avvenuta cooptazione. Anche la procedura di cooptazione deve prevedere il rispetto dell’art. 4 del presente statuto.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consi-glieri si riduca a meno della metà più uno, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per decidere sulle iniziative da assumere e sui cri-teri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi del Consorzio, per la sua direzione ed amministrazione, fatte salve soltanto quelle opera-zioni che per disposizione di legge o di statuto so-no riservate all’assemblea.

In particolare il Consiglio:

– riceve ed esamina le domande di adesione al con-sorzio, e delibera in proposito;

– delibera sull’accettazione e sull’utilizzo delle liberalità in denaro, delle donazioni e dei lasciti;

– fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabi-lità di esecuzione e ne controlla l’esecuzione stes-sa;

– predispone il piano annuale e/o pluriennale delle attività e degli investimenti del Consorzio e le sue eventuali variazioni sulla base degli indirizzi del-l’assemblea e ne cura l’attuazione;

– propone l’ammontare dei contributi a carico dei consorziati, anche straordinari;

– fissa i termini entro i quali i consorziati devono versare le quote e i contributi richiesti o dovuti;

– delibera sull’esclusione o decadenza dei soci;

– cancella il socio, escluso, decaduto o receduto;

– stabilisce sanzioni, penalità, sospensioni e ri-chiami in alternativa all’esclusione da socio;

– redige i progetti di bilancio preventivo, bilancio consuntivo e la relazione annuale sull’andamento ge-nerale della gestione da presentare all’assemblea dei soci;

– stabilisce le prestazioni dei servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;

– nomina e revoca direttori, dirigenti, funzionari, impiegati e collaboratori, comitati tecnici ed emana ogni provvedimento riguardante il personale, ne fis-sa i compiti e i compensi;

– determina l’eventuale organico del personale, de-libera le modalità di assunzione, provvedendo ai conseguenti adempimenti;

– conferisce e revoca procure;

– convoca le assemblee ordinarie e straordinarie;

– istituisce sedi secondarie, filiali, agenzie, re-capiti, succursali, rappresentanze e simili senza formalità particolari, salve quelle eventualmente stabilite dalla legge;

– esplica ogni atto ulteriore, necessario al conse-guimento degli scopi sociali, all’applicazione dello statuto e del regolamento.

Il Consiglio può demandare ad uno dei suoi componen-ti o a qualsiasi persona anche estranea al Consor-zio, l’incarico da espletare uno o più negozi o atti determinati, rilasciando regolari procure e deleghe.

 

ART. 17 – CONVOCAZIONE ADUNANZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci anche fuori dalla sede sociale.

E’ convocato nei casi di legge, quando lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne sia fatta ri-chiesta da almeno tre consiglieri. L’avviso di con-vocazione contenente l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, deve essere comunicato a ciascun consi-gliere e componente dell’organo di controllo almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di urgenza la convocazione potrà essere inol-trata in termine più breve.

Sono ammessi i mezzi di convocazione che siano ido-nei ad informare sulle materie all’ordine del giorno e di cui sia possibile documentare la ricezione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. In caso di mancanza, assenza o impedimento del Pre-sidente e del Vice Presidente, il Consiglio Diretti-vo è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi consi-glieri.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di pari-tà di voti la delibera si intende respinta.

E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consi-glio Direttivo si tengano per teleconferenza, a con-dizione che tutti i partecipanti possano essere i-dentificati e sia loro consentito di seguire la di-scussione e di intervenire in tempo reale alla trat-tazione degli argomenti affrontati nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi i Segretario della riunione, onde consentire la stesu-ra e la sottoscrizione del verbale sul relativo li-bro.

Le decisioni del Consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal se-gretario della riunione.

 

ART. 18 – IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consorzio è eletto dall’Assemblea dei soci. Dura in carica tre esercizi ed è eleggibile al massimo per tre mandati consecutivi. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede l’Assemblea dei soci ed il Consi-glio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dal Consorzio, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali o altre forme di deposito di liquidità e procedere agli incassi.

E’ autorizzato a riscuotere somme da pubbliche ammi-nistrazioni, enti finanziari, banche e privati, qua-lunque ne sia l’ammontare e la causale, rilasciando quietanza liberatoria.

Il Presidente può stare in giudizio nelle liti attive e passive, può nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o ammini-strativa e in qualunque momento e grado del giudizio; può anche effettuare compromessi e transazioni. Il Presidente può delegare i propri poteri a uno o più componenti del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento per cause di forza maggiore o assenza prolungata i poteri del Presidente spettano al vice Presidente vicario.

 

ART. 19 – IL VICE PRESIDENTE

L’Assemblea dei soci elegge con le stesse modalità del Presidente e secondo le norme indicate in apposito Regolamento, un vice-presidente.

ART. 20 – PERSONALE DEL CONSORZIO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa di cui si avvale il Con-sorzio per il conseguimento dei propri fini statuari e per l’attuazione dei suoi programmi di attività, nonché la determinazione dei criteri per l’assunzio-ne del personale, sono di competenza del Consiglio Direttivo in rapporto alle risorse da gestire, se-condo criteri di competenza tecnica, snellezza e flessibilità operativa ed economica.

Il Consorzio per lo svolgimento della propria atti-vità può avvalersi non solo delle strutture esterne, ma anche delle strutture organizzative, delle sedi, delle attrezzature e del personale dei soci, purché regolati da appositi accordi.

 

ART. 21 – COMITATI TECNICI E ATTIVITA’ STRUMENTALI

Il Consiglio Direttivo può costituire Comitati Tec-nici, cui partecipano soci o esperti anche non soci, per lo studio o l’attuazione di attività e di speci-fici progetti.

 

ART. 22 – ORGANO DI REVISIONE

Il consiglio dei revisori è eletto dall’assemblea dei soci ed è composto da 3 componenti, anche non soci, che nominano nel proprio ambito un Presidente.

Il consiglio dei revisori resta in carica tre eser-cizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

La qualifica di revisore è incompatibile con quella di consigliere; la nomina dell’organo di revisione è comunque facoltativa.

 

ART. 23 – COMITATO SCIENTIFICO

Il comitato scientifico può essere eletto dall’as-semblea dei soci ed è composto da un massimo di 7 componenti, anche non soci, che nominano nel proprio ambito un Presidente. Il comitato scientifico resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleg-gibili. Il comitato scientifico ha ruolo consultivo e può essere interpellato dal Consiglio Direttivo in merito alle decisioni strategiche per l’attuazione della regola.

 

ART. 24 – SANZIONI DISCIPLINARI

In caso di comportamento difforme dagli obblighi statutari che rechi i pregiudizi agli scopi o al pa-trimonio del Consorzio, il Consiglio Direttivo potrà intervenire con la proposta dei seguenti provvedi-menti: richiamo, sospensione e proposta di esclusio-ne.

– Richiamo: si applica in caso di lievi inadempien-ze;

– Sospensione: si applica in via cautelativa qualora il comportamento del socio faccia intendere un danno economico, ovvero all’immagine del Consorzio e prima della riabilitazione o radiazione del socio. La so-spensione comporta la sospensione dei diritti del socio connessi al rapporto sociale;

– Esclusione: si propone in caso di comportamento del socio scorretto o comunque incompatibile con gli obblighi previsti dal presente statuto. Si applica nei casi previsti all’Art. 6 del presente statuto.

 

ART. 25 – SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO

In caso di scioglimento del Consorzio, l’Assemblea straordinaria nomina uno o più Liquidatori, determi-na i loro poteri e i loro compensi nell’osservanza delle disposizioni di legge.

I Liquidatori così nominati potranno compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, compresa la vendita anche in blocco dei beni che costituiscono il fondo consortile, fare transazioni e compromessi.

Essi rappresentano il Consorzio anche in giudizio.

Compiuta la liquidazione, realizzate le attività ed estinte le passività, i Liquidatori redigeranno il rendiconto finale e destineranno gli eventuali resi-dui passivi con le stesse modalità adottate per la ripartizione delle spese di gestione, mentre desti-nerà gli eventuali residui attivi ad enti ed orga-nizzazioni di diritto pubblico o privato che abbiano scopi e finalità affini a quelle del Consorzio.

 

ART. 26 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgo-no le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Bensa Nicolò

” Vodopivec Paolo

” Valter Mlecnick

” Zidarich Beniamino

” Eleonora Rossi

” Princic Dario

” Giampiero Bea

” Giovanna Morganti

” Giuseppe Brunelli Notaio